L’impedimento morale e umano dell’avvocato è sempre legittimo
Lo afferma la Corte di Cassazione.
L’avvocato che si trovi in stato di impedimento morale e umano, può invocare l’impedimento legittimo a comparire in udienza. Secondo i giudici di legittimità, l’impedimento non è solo quello materiale e fisico, e cioè l’impossibilità di presenziare all’udienza perché impegnato in altro procedimento, ovvero per altri impegni professionali, o ancora per questioni logistiche o sanitarie, ma è anche quello morale e umano, e cioè quando l’assenza è dovuta a fattori che incidono sulla sfera morale e umana dell’avvocato, come la necessità di accompagnare il proprio coniuge in ospedale perché gravemente malato.
La massima della Corte di Cassazione, sent. n. 18069/2015: L’impossibilità a comparire in udienza
“non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento ‘materiale’ a partecipare all’udienza, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale, ovvero ad altra causa che impedisca la fisica presenza del difensore dovuta ad ostacoli di carattere logistico o sanitario, che prescinda da qualsiasi considerazione di situazioni che possano, sotto il profilo emotivo e umano, essere ritenute anch’esse di impedimento alla partecipazione attiva all’incarico affidatogli”.
Per i giudici della Cassazione, il fattore umano ed emotivo è considerato una causa giustificante l’assenza dal lavoro. Non si capisce dunque perché il difensore “al quale è attribuita una prestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, non possa usufruire di analogo trattamento”.
Credits:http://siamoavvocati.it/
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