Family pressures

Facciamo Chiarezza: “La rivalutazione dell’assegno di mantenimento”

Vediamo quali sono i criteri per rivalutare l’assegno in base a quanto sancito dalla legge 898/1970

Per preservare il potere d’acquisto dell’assegno di mantenimento, annualmente deve essere calcolata la rivalutazione in base all’aumento medio del costo della vita a discapito dei soggetti erogatori.

La rivalutazione viene calcolata tenendo in considerazione l’indice FOI (Indici dei prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati al netto dei tabacchi) che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale periodicamente e nel sito dell’ISTAT alla pagina: http://www.istat.it/it/archivio/30440 .

L’obbligo di rivalutare l’assegno di mantenimento è sancito dalla legge n.898 del 1 dicembre del 1970 nell’articolo 5, comma 7.

Sebbene le disposizioni previste siano state specificate solo in sede di divorzio, la Corte di Cassazione, per analogia, ha ritenuto valido gli stessi obblighi anche in sede di separazione.

Il calcolo della rivalutazione viene effettuato prendendo in considerazione l’indice di variazione FOI, rispetto al mese del primo pagamento dell’anno precedente dell’assegno di mantenimento deciso dal tribunale, e applicando la relativa percentuale alla quota del mantenimento sancita dal giudice, cosi da poter determinare il relativo aumento.

La nuova quota costituirà poi la somma sulla quale applicare l’indice di FOI l’anno successivo per determinare la nuova rivalutazione e cosi via. Per cui se supponiamo che l’assegno di mantenimento sancito dal giudice sia di 500 euro a partire dal 01/01/2015 questa somma dovrà essere rivalutata tenendo conto dell’ultimo FOI disponibile all’ 01/01/2016, che se supponiamo essere del 2%, allora dall’ 1/02/2016 l’assegno di mantenimento sarà di 510 euro.

Questa sarà poi la base per la rivalutazione dell’anno successivo e cosi via.

CEO Midiagroup  Carmelo Polizzi

0 commenti

Lascia un Commento

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento