Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediazione
La Corte di Cassazione individua nella parte opponente il soggetto avente l’onere di introdurre la procedura di mediazione (Sent. 24629/15)
SPETTA ALLA PARTE OPPONENTE AVVIARE IL PERCORSO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE.
La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24629 mette fine al contrasto insorto tra i Giudici di merito su chi grava l’obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per la Suprema Corte é l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito
Trattasi di un ricorso per Cassazione avverso una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino – in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione proposta per il mancato avvio della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 d.lgs n. 28 del 2010.
Secondo gli ermellini la disposizione di cui all’art. 5 del d.lgs n. 28 del 2010 non è di facile lettura e per questi motivi deve essere interpretata conformemente alla sua ratio.
La norma è stata infatti formulata in funzione deflattiva e pertanto va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dunque dell’efficienza processuale.
In questa prospettiva la norma mira a rendere il processo la extrema ratio e cioè l’ultima possibilità dopo che altre possibilità sono state precluse.
Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Mentre attraverso il decreto ingiuntivo il creditore (attore) ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo, l’opponente ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.
La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente a accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.
Carmelo Polizzi
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