Cassazione: Non è valida la lettera di messa in mora inviata via fax
Cassazione Civile Sezione III 27 luglio 2015 15749
Sentenza Storica, concisa, per niente ambigua:
“in caso di contestazione, il telefax non è prova di avvenuta ricezione, diversamente dagli strumenti di comunicazione ordinari, quale la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”.
La laconicità del testo, offre spazio per due riflessioni.
Prima riflessione. Se il fax non è valido come prova di avvenuta ricezione, lo stesso deve dirsi allorquando sia l’impresa assicuratrice a servirsi di tale strumento. Infatti, l’art. 148 d. lgs 209/2005 impone obblighi di comunicazione anche da parte dell’assicuratore: “in caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”. Stessa sorte toccherà all’assicuratore allorquando si avvalga di tale strumento di contestazione e la ricezione di tale documento sia contestato.
Seconda riflessione. La sentenza della Cassazione disciplina una vertenza risalente al 1989. Nel vigore delle leggi attuali, la lettera di messa in mora è l’assicuratore a doverla spedire … a sé stesso. Infatti, l’art. 9 dPr 254/2006 recita: “l’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta, di risarcimento, anche al fine della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a)”.
Tanto per esser chiari, con l’introduzione del sistema di risarcimento diretto – d. lgs. 209/2005 – è l’assicuratore a dover assistere il danneggiato e la lettera del testo dell’art. 9 del regolamento di attazione – dPr 254/2006 – è chiarissima: “ … tali obblighi comprendono … il supporto tecnico nella compilazione della richiesta …”. Facendo i conti della serva, l’assicuratore compila la richiesta risarcitoria per conto del suo assicurato e … se la spedisce. Pertanto, nel vigore delle leggi vigenti, una eccezione di tal guisa proposta contro il danneggiato ridonda in sfavore dello stesso eccepente, laddove questi sia (persino) assisitio da un suo avvocato: magari l’avvocato avrà inviato una lettera di messa in mora a mezzo fax, ma l’assicuratore eccepente … neppure quella.
Carmelo Polizzi
Fonte: Avv. C. Lattarulo
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