Nessuna responsabilità penale per mancato versamento delle ritenute fiscali in caso di impossibilità finanziaria non imputabile all’imprenditore
Nessuna responsabilità penale per mancato versamento delle ritenute fiscali in caso di impossibilità finanziaria non imputabile all’imprenditore
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31930 del 22 luglio 2015 assolve l’imprenditore condannato a 4 mesi di reclusione per il reato di omesso versamento di ritenute fiscali certificate ai sensi dell’articolo 10 bis del D.Lgs. 74/2000.
Ammessa l’eccezione di assenza di dolo a base del mancato versamento in quanto l’azienda versando in una grave situazione economica, dovuta a un’improvvisa crisi di liquidità, si è trovata nell’impossibilità di adempiere al debito di imposta.
Nel caso di specie si è provveduto a pagare in via prioritaria le retribuzioni e i debiti verso le banche, nonché adempiendo al versamento delle ritenute fiscali per i 2/3 e avanzando richiesta di rateizzazione prima della comunicazione dell’irregolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Altro elemento da considerare a discolpa dell’imprenditore è il fatto che lo stesso abbia impegnato il patrimonio personale e rinunciato al suo compenso da amministratore.
Tutti questi elementi devono essere oggetto del giudizio di merito del giudice ai fini della sussistenza o meno del dolo nel reato di omesso versamento di ritenute.
Per potersi configurare il reato ai sensi dell’articolo 10 bis del D.lgs. 74/2000 occorre l’elemento soggettivo del dolo generico, ossia il mancato versamento all’Erario delle ritenute fiscali effettuate nel periodo considerato nei confronti dei dipendenti deve essere effettivamente conosciuto e voluto dall’imprenditore.
La Corte di Cassazione enuncia il principio di diritto secondo cui è causa di esclusione della responsabilità penale l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta secondo ormai un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
Detta impossibilità deve essere provata con allegazione degli elementi atti a dimostrare la non imputabilità della crisi economica della società e l’effettiva impossibilità di adempiere ai debiti contratti, dopo aver concretamente verificato le possibili soluzioni di reperimento delle risorse necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie.
Verificata la sussistenza di cause indipendenti dalla volontà dell’amministratore e quindi non imputabili si esclude la responsabilità penale.
Carmelo Polizzi
Fonte: Avv. G. Cassone
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