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Padri Separati: Brutte notizie dalla Cassazione

Cassazione n. 12645/15: è negato al padre il rendiconto del mantenimento per la figlia

Sentenza della Cassazione n. 12645/15, depositata il 18 giugno, ribadisce il condiviso e consolidato orientamento della Corte secondo cui l’assegno posto a carico del coniuge non affidatario quale concorso agli oneri è determinato in misura forfettaria ed è proporzionato alle sostanze dei genitori e, quindi, l’onerato non ha diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento.

Il fatto.

Il marito, obbligato al versamento del mantenimento della madre e della figlia minore, ha lamentato, con ricorso in Cassazione, la decisione della Corte territoriale che aveva respinto la sua richiesta di rendiconto in ordine alle somme versate per il mantenimento della minore, alla luce del mancato pagamento degli oneri condominiali relativi al godimento della casa coniugale, che aveva determinato il compimento di atti espropriativi in relazione a detto immobile. La Cassazione si è pronunciata ritenendo infondata la domanda del marito e la pretesa violazione degli artt. 147, 155 e 155 quater c.c. ed ha richiamato un consolidato orientamento della Corte secondo il quale il mantenimento è determinato in misura forfetizzata e in maniera proporzionata sulle capacità dei coniugi e, per tale motivo, non è dovuto al coniuge obbligato un rendiconto di come tali somme vengono spese in favore dei figli.
In altre parole, essendo determinato un quantum del mantenimento in ragione di quelle che sono le esigenze di vita dei figli e di ciò che occorre per il loro benessere psico-fisico e che l’ammontare di detta contribuzione viene determinata in modo forfettizzato tenendo conto anche delle capacità economiche dei genitori, il coniuge obbligato al versamento non può pretendere un rendiconto delle somme pagate e del loro effettivo impiego, fatto salvo il far valere ogni eventuale rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno.
Rendiconto negato perché non dovuto. Quindi, salva l’ipotesi di revisione dell’assegno di mantenimento da ultimo detta, quanto è stato versato in conformità a tale obbligo non può essere oggetto di resoconto trattandosi di somme determinate secondo una quantificazione ipotetica e comprensiva di ciò che occorre al sostentamento dei figli in ogni aspetto della loro vita quotidiana, oltre che, in ogni caso, corrispondente allo specifico ed inderogabile dovere dei genitori di mantenimento della prole.

Fonte: Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani

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