Ricerca dei beni del debitore
DIRITTO DEL PROCESSO E DELL’ESECUZIONE – TUTELA DEI DIRITTI / DIRITTO DELL’ESECUZIONE FORZATA
Tribunale di Novara, 21 gennaio 2015 – Tribunale di Mantova, 3 febbraio 2015
Ai sensi del nuovo articolo 492 bis c.p.c. “Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.
Tramite la predetta autorizzazione, più precisamente, “(…) il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.
La norma, dunque, in linea generale attribuisce agli Ufficiali Giudiziari il potere di effettuare la ricerca telematica dei beni da pignorare; tuttavia, si è ancora in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi, che dovranno precisare le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati e di conservazione dei dati.
A ciò si aggiunga che l’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. ha precisato che il creditore procedente può essere autorizzato a chiedere direttamente ai gestori delle banche dati le informazioni, laddove presso il Tribunale competente le strutture teconologiche siano inidonee a consentire l’accesso diretto da parte degli Ufficiali Giudiziari.
Ebbene, con due ordinanze, il Tribunale di Mantova e quello di Novara hanno recentemente preso posizione sulla normativa che precede.
Il giudice novarese, in primo luogo, ha affermato che l’autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. potrà essere data solo dopo l’emissione dei decreti attuativi, ma in ogni caso ha negato anche al creditore procedente la facoltà di accesso alle informazioni, non avendo il medesimo formulato apposita istanza in tal senso.
Il Tribunale di Mantova, invece, stante le carenze tecnologiche, ha ritenuto di concedere l’autorizzazione in favore del creditore istante, atteso che comunque detta autorizzazione consente unicamente al creditore di chiedere ed ottenere dai gestori le informazioni relative ai debitori, ma non di accedere direttamente alle banche dati.
6 marzo 2015
Fonte: Simona Daminelli
Lascia un Commento
Want to join the discussion?Feel free to contribute!