“Licenziamento Illegittimo” – Il lavoratore, ha sempre diritto all’indennità?
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 10692/15; depositata il 25 maggio)
In ipotesi di licenziamento illegittimo nell’ambito di applicazione della c.d. tutela reale, qualora il lavoratore opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale volontà, non risultando all’uopo necessario il pagamento della relativa indennità.
Ove il lavoratore illegittimamente licenziato opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga – per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro -alcun obbligo retributivo”, con la conseguenza che “l’obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della “mora debendi” in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10692, depositata il 25 maggio 2015. Nello specifico, la Corte di appello di Roma, ha confermato la pronuncia di primo grado.
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